Verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 94/95/96/97 D. Lgs.n.36/2023
Data:
29 Marzo 2024

Verifiche dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 94/95/96/97 D. Lgs.n.36/2023. COMUNICAZIONE
In riferimento all’argomento in oggetto si ricorda ai RUP in indirizzo (in allegato), che in seguito alla sottoscrizione del contratto lavori post-aggiudicazione gara, deve sussistere la permanenza o continuità del possesso dei requisiti di ordine generale degli operatori economici aggiudicatari:
“I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa e fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità: il principio della continuità del possesso dei requisiti esige dunque che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l’esclusione della concorrente dalla gara. ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8021)
Pertanto, per tutte le verifiche in scadenza o in previsione di scadenza, si sollecitano i RUP ad effettuare le suddette verifiche fino alla fase conclusiva dei lavori e a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Commissariale scrivente.
Ultimo aggiornamento
29 Marzo 2024, 10:44